IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 136/92 proposto
 dalla signora Sarcina Antonia, elettivamente domiciliata in Roma, via
 Monte  Bianco,  113, presso lo studio dell'avv. Omero Paccosi, che la
 rappresenta e difende in virtu' di mandato  a  margine  del  ricorso,
 contro  il  Ministero  delle  finanze,  in  persona del Ministro pro-
 tempore, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso
 l'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento  della  nota  6
 novembre  1991  prot. n. 311048/1111 con la quale il comando generale
 della  Guardia  di  finanza  ha  comunicato  all'interessata  la  non
 ammissione  al  concorso  per  la nomina di un ufficiale maestro vice
 direttore della banda musicale della  Guardia  di  finanza,  di  ogni
 altro  atto  presupposto,  conseguente,  connesso e, ove occorra, del
 d.m. 2 luglio 1991 recante il bando di concorso;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
    Viste le memorie delle parti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza del  17  febbraio  1993  il  relatore,
 cons. Lamberti e uditi altresi' l'avv. Paccosi per la ricorrente ed i
 rappresentanti dell'avvocatura dello Stato;
    Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto.
                               F A T T O
    La  signora  Antonia  Sarcina  e'  stata  esclusa dal concorso per
 ufficiale maestro e vice direttore della Guardia di finanza,  bandito
 con decreto ministeriale 2 luglio 1991, in quanto sia la legge che il
 bando   non  consentono  la  partecipazione  di  cittadini  di  sesso
 femminile,  sia  pur  in  possesso  degli  ulteriori   requisiti   di
 ammissione.
    L'esclusione viene impugnata per:
      1)  violazione  e falsa applicazione delle leggi 29 maggio 1967,
 n. 371 e 22 dicembre 1965, n. 725; violazione del bando;  eccesso  di
 potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione.
    Dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e sottufficiali della
 Guardia  di  finanza  e  dalle  disposizioni  contenute nel bando non
 risulta un'espressa preclusione al concorso degli aspiranti di  sesso
 femminile, come sostiene l'amministrazione.
    Non   ha   rilievo,   al   fine   di  riferire  la  partecipazione
 esclusivamente  ad  individui  di  sesso   maschile,   la   locuzione
 "cittadini  italiani"  contenuta  nella  predetta normativa in quanto
 riferita nella comune accezione ad individui di entrambi i sessi;
      2) violazione  della  legge  9  febbraio  1963,  n.  66,  e  del
 principio   costituzionale   della   parita'   dei  sessi  in  ordine
 all'accesso  agli  impieghi  ed  uffici  pubblici   con   particolare
 riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
    L'ordinamento contiene precise disposizioni volte a rimuovere ogni
 discriminazione  nei  confronti  dei  cittadini di sesso femminile in
 ordine all'accesso ai pubblici uffici e professioni.
    Secondo l'art. 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 66,
 la donna puo' accedere a tutte le cariche,  professioni  o  impieghi,
 ivi  compresa  la  magistratura,  nei  vari  ruoli e categorie, senza
 limitazioni di mansioni e  di  svolgimento  della  carriera,  qualora
 possegga i requisiti richiesti.
    La  non ammissione dell'interessata al concorso viola il principio
 di uguaglianza  fra  uomo  e  donna  circa  l'accesso  agli  impieghi
 pubblici, enunciato dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e di cui la
 legge  n.  66/1963  costituisce  applicazione  a livello di normativa
 ordinaria.
    Ne' limiti di altro genere possono discendere  dal  secondo  comma
 dell'art.  1  della legge predetta ove si precisa che "l'arruolamento
 della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali  e'  regolato  da
 leggi particolari".
    La  banda  musicale  della  Guardia di finanza, disciplinata dalla
 legge 13 luglio 1965, n. 882, non puo' qualificarsi corpo speciale in
 quanto  possiede  un  proprio  organico  e  svolge  istituzionalmente
 funzioni  diverse  e distinte da quelle di polizia tributaria sia pur
 inserita nel corpo della Guardia di finanza.
    L'esclusione viola inoltre il principio della parita' fra i  sessi
 enunciato  negli  artt.  3  e  51 della Costituzione, che consente ai
 cittadini  dell'uno  o  dell'altro  sesso  di  accedere  agli  uffici
 pubblici  ed  alle  cariche  elettive  in condizioni di uguaglianza e
 limita qualsiasi trattamento sfavorevole delle  donne  rispetto  agli
 uomini nell'inizio e nello svolgimento del rapporto d'impiego.
    L'appartenenza  all'uno  o  all'altro  sesso  assume solo per casi
 determinati rilevanza di requisito attitudinale di  condizione  cioe'
 che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneita' o
 l'inidoneita' a ricoprire un determinato impiego.
    L'amministrazione,  ha dedotto che la partecipazione al concorso e
 la nomina ad ufficiale maestro vice direttore  della  banda  musicale
 del  corpo  sono necessariamente connessi al sesso maschile in quanto
 implicano l'assunzione del grado militare  di  tenente,  al  pari  di
 qualunque altro reclutamento nella Guardia di finanza e di ogni altra
 Forza armata o corpo militare dello Stato.
    L'art.  2  del  bando  di concorso prescrive alla lettera c) tra i
 vari requisiti di ammissione, che gli aspiranti siano in possesso  di
 tutti  gli  altri  requisiti  richiesti per la nomina ad ufficiale in
 servizio permanente della  Guardia  di  finanza,  prescindendo  dallo
 stato di vedovo senza prole o celibe.
    Tale  prescrizione  appare  connessa direttamente all'art. 4 della
 legge n. 371/1967 ed all'articolo unico della legge  n.  725/1975.  I
 componenti  della banda sono a tutti gli effetti militari in servizio
 permanente effettivo ed assoggettati, a seconda del grado  rivestito,
 alle norme concernenti gli ufficiali della Guardia di finanza secondo
 l'art. 46 del d.lgs.  27 febbraio 1991, n. 79.
    Inoltre,  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art. 12 del d.lgs. 27
 febbraio 1991, n. 79, il maestro vice direttore della banda  musicale
 e'  sottoposto  ad  esperimento  per la durata di sei mesi, durante i
 quali oltre al servizio nella banda, segue un corso d'istruzione  per
 la   formazione  militare  e  tecnico  professionale  di  durata  non
 inferiore a centoventi giorni.
    L'assunzione  di  personale  di  sesso  femminile   deve   percio'
 ritenersi  in  contrasto  con  il  vigente  contesto  normativo,  che
 disciplina il reclutamento degli  ufficiali  in  servizio  permanente
 della Guardia di finanza.
    Nel  corso  dell'udienza  del  17 febbraio 1993, la causa e' stata
 discussa, indi trattenuta in decisione.
                             D I R I T T O
    Con l'impugnato provvedimento, il comando generale  della  Guardia
 di  finanza  ha  escluso  la  signora Antonia Sarcina dal concorso ad
 ufficiale  maestro  vice  direttore  della  banda,  essendo  precluso
 l'arruolamento  fra  gli  ufficiali  del  corpo ai cittadini di sesso
 femminile.
    Secondo la  ricorrente  l'appartenenza  alla  banda  musicale  non
 implica  anzitutto  l'espletamento di compiti di polizia tributaria o
 di  funzioni  tipiche  degli  altri  corpi  armati  dello  Stato;  la
 normativa  vigente  sull'arruolamento  non  contiene, inoltre, limiti
 espressi alle  aspiranti  di  sesso  femminile  ma  sarebbe,  invece,
 orientata  a  rimuovere ogni discriminazione sull'accesso delle donne
 ai pubblici uffici e professioni, in ossequio all'uguaglianza con gli
 uomini enunciata dagli artt. 3 e 51 della Costituzione.
    L'amministrazione eccepisce che il requisito del sesso maschile e'
 necessariamente connesso anche alla nomina ad ufficiale maestro  vice
 direttore della banda musicale, per l'assunzione di un grado militare
 insita  nella  qualifica,  equiparata  dalla legge al reclutamento in
 ogni altra forza armata o corpo militare dello Stato.
    Del  medesimo  avviso  e'  anche  l'adito  collegio,   considerato
 altresi' l'obbligo del vincitore a partecipare al corso di formazione
 militare  nei  primi sei mesi ed il rinvio dell'art. 46 del d.lgs. n.
 79/1991 per le materie inerenti il personale della banda musicale non
 disciplinate dal decreto, alle norme sugli ufficiali della Guardia di
 finanza.
    Anche il predetto personale deve essere in possesso dei  requisiti
 previsti  per  l'ammissione  all'accademia  della  Guardia di finanza
 dall'art. 4 della legge n. 371/1967 e, pertanto anche  dell'idoneita'
 al  servizio  incondizionato  nella qualita' di Ufficiale, che, oltre
 alla condizione di celibe o vedovo, implica l'applicazione  dell'art.
 1  del  d.P.R.  n.  237/1964,  che dichiara soggetti alla leva i soli
 cittadini maschi dello Stato.
   Allo  stato  non  e',  pertanto  possibile  prescindere - anche con
 precipuo riferimento alla qualifica di maestro vice  direttore  della
 banda  musicale  - dal requisito del sesso maschile, ed affermare che
 l'art. 2, lett. c), del bando consenta la partecipazione al  concorso
 di soggetti appartenenti ad ambo i sessi.
    Ne' tale preclusione puo' essere superata dalla possibilita' della
 donna  di accedere ai pubblici uffici ed alle cariche, professioni ed
 impieghi pubblici compresa la magistratura, prevista dalla  legge  n.
 66/1963, che, proprio per quanto attiene all'arruolamento della donna
 nelle  forze  armate  e  nei corpi speciali, ne demanda la disciplina
 alle leggi particolari.
    Carattere  di  specialita'  rivestiva,  infatti,   la   legge   n.
 1083/1959,   istitutiva   del   corpo  di  polizia  femminile  presso
 l'amministrazione della pubblica sicurezza, con attribuzioni distinte
 rispetto a quelle degli altri appartenenti di sesso maschile, ed  as-
 sume tuttora anche l'art. 25 della legge n. 121/1981, che prevede nel
 solo  corpo di polizia di Stato l'espletamento dei servizi d'istituto
 "da personale maschile e femminile, con parita'  di  attribuzioni  di
 funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera".
    In  mancanza  di  un'analoga  deroga  espressa,  l'idoneita'  alle
 funzioni di maestro vice direttore della  banda  e'  ancora  soggetta
 alle  disposizioni  sul  reclutamento  degli  ufficiali  in  servizio
 permanente della Guardia di finanza,  e,  pertanto,  condizionata  al
 requisito del sesso maschile, stante la necessaria applicazione anche
 al   predetto   corpo   del   d.P.R.  n.  237/1964  sul  reclutamento
 obbligatorio nell'esercito, nella marina e nall'aeronautica.
    Il collegio ritiene tuttavia che siffatta limitazione non sia piu'
 consona  alla  parita'  di   condizioni   della   donna   affermatasi
 nell'evoluzione  sociale  cui  deve adeguarsi anche l'interpretazione
 della normativa ordinaria, desumibile dai precetti costituzionali.
    L'incapacita' della  donna,  connessa  all'intento  in  prevalenza
 protettivo  della sua condizione fisica ed alla presunzione della sua
 inidoneita' fisica  a  svolgere  i  servizi  connessi  a  determinati
 impieghi,  non appare piu' compatibile con l'assoluta eguaglianza fra
 i sessi stabilita dall'art.  3  della  Costituzione  e  ribadita  dal
 successivo  art.  51,  con  precipuo riguardo all'accesso ai pubblici
 uffici.
    Con  riferimento  alla  possibilita'  di   istaurare   validamente
 rapporti  di  lavoro,  la  legge  n.  903/1977  in tema di parita' di
 trattamento tra  uomini  e  donne,  vieta  qualsiasi  discriminazione
 fondata  sul sesso, indipendentemente dalle modalita' di assunzione e
 qualunque sia il settore o ramo di attivita'. Detto divieto e'  stato
 in  prosieguo  integrato  dalle azioni positive che le organizzazioni
 sindacali e l'apposito comitato nazionale possono esercitare, a norma
 della legge n. 125/1991 per rimuovere qualsivoglia  ostacolo  che  di
 fatto  impedisca  la  realizzazione  delle  pari opportunita' con gli
 uomini   nella   formazione   scolastica   e   nella    realizzazione
 professionale delle donne.
    La  partecipazione  delle  donne  alla cosa pubblica rimane dunque
 solo per gli ordinamenti militari, dalla cui specialita' -  stabilita
 dall'art. 52 della Costituzione e rinosciuta dalla legge n. 66/1963 -
 non  e'  piu' possibile far discendere la presunzione assoluta che le
 attitudini femminili contrastino con  le  funzioni  da  adempiere  in
 forza dell'arruolamento.
    A  siffatta presunzione ostano l'adempimento agli obblighi di leva
 tramite un servizio militare non armato oppure attraverso un servizio
 sostitutivo civile ammesso dalla  legge  n.  772/1972  per  l'ipotesi
 dell'obiezione  di coscienza; e l'inclusione della Guardia di finanza
 fra le forze di polizia stabilita dall'art. 16 della citata legge  n.
 121/1981  al  pari  della  polizia  di Stato, nel cui ambito uomini e
 donne espletano parita' di funzioni  al  servizio  delle  istituzioni
 democratiche.
    Nei  termini  in  cui  e'  disciplinata  dalla suesposta normativa
 l'esclusione delle donne dal servizio militare e  degli  altri  corpi
 armati  dello  Stato  appare al collegio incompatibile con i principi
 costituzionali in materia di parita'  di  condizioni  di  accesso  ai
 pubblici  uffici, anche diversi da quelle comportanti l'assunzione di
 cariche civili.
    E' pertanto necessario sospendere il presente  giudizio  ai  sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte
 costituzionale l'esame della questione circa la compatibilita' con le
 suindicate  norme  costituzionali degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge
 n. 371/1967,  dell'art.  1,  lett.  a),  del  d.P.R.  n.  237/1964  e
 dell'art. 46 del d.lgs. n. 79/1991.