IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 136/92 proposto dalla signora Sarcina Antonia, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Bianco, 113, presso lo studio dell'avv. Omero Paccosi, che la rappresenta e difende in virtu' di mandato a margine del ricorso, contro il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento della nota 6 novembre 1991 prot. n. 311048/1111 con la quale il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato all'interessata la non ammissione al concorso per la nomina di un ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e, ove occorra, del d.m. 2 luglio 1991 recante il bando di concorso; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione; Viste le memorie delle parti; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 17 febbraio 1993 il relatore, cons. Lamberti e uditi altresi' l'avv. Paccosi per la ricorrente ed i rappresentanti dell'avvocatura dello Stato; Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto. F A T T O La signora Antonia Sarcina e' stata esclusa dal concorso per ufficiale maestro e vice direttore della Guardia di finanza, bandito con decreto ministeriale 2 luglio 1991, in quanto sia la legge che il bando non consentono la partecipazione di cittadini di sesso femminile, sia pur in possesso degli ulteriori requisiti di ammissione. L'esclusione viene impugnata per: 1) violazione e falsa applicazione delle leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1965, n. 725; violazione del bando; eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di motivazione. Dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e dalle disposizioni contenute nel bando non risulta un'espressa preclusione al concorso degli aspiranti di sesso femminile, come sostiene l'amministrazione. Non ha rilievo, al fine di riferire la partecipazione esclusivamente ad individui di sesso maschile, la locuzione "cittadini italiani" contenuta nella predetta normativa in quanto riferita nella comune accezione ad individui di entrambi i sessi; 2) violazione della legge 9 febbraio 1963, n. 66, e del principio costituzionale della parita' dei sessi in ordine all'accesso agli impieghi ed uffici pubblici con particolare riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. L'ordinamento contiene precise disposizioni volte a rimuovere ogni discriminazione nei confronti dei cittadini di sesso femminile in ordine all'accesso ai pubblici uffici e professioni. Secondo l'art. 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 66, la donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni o impieghi, ivi compresa la magistratura, nei vari ruoli e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera, qualora possegga i requisiti richiesti. La non ammissione dell'interessata al concorso viola il principio di uguaglianza fra uomo e donna circa l'accesso agli impieghi pubblici, enunciato dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e di cui la legge n. 66/1963 costituisce applicazione a livello di normativa ordinaria. Ne' limiti di altro genere possono discendere dal secondo comma dell'art. 1 della legge predetta ove si precisa che "l'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali e' regolato da leggi particolari". La banda musicale della Guardia di finanza, disciplinata dalla legge 13 luglio 1965, n. 882, non puo' qualificarsi corpo speciale in quanto possiede un proprio organico e svolge istituzionalmente funzioni diverse e distinte da quelle di polizia tributaria sia pur inserita nel corpo della Guardia di finanza. L'esclusione viola inoltre il principio della parita' fra i sessi enunciato negli artt. 3 e 51 della Costituzione, che consente ai cittadini dell'uno o dell'altro sesso di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e limita qualsiasi trattamento sfavorevole delle donne rispetto agli uomini nell'inizio e nello svolgimento del rapporto d'impiego. L'appartenenza all'uno o all'altro sesso assume solo per casi determinati rilevanza di requisito attitudinale di condizione cioe' che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneita' o l'inidoneita' a ricoprire un determinato impiego. L'amministrazione, ha dedotto che la partecipazione al concorso e la nomina ad ufficiale maestro vice direttore della banda musicale del corpo sono necessariamente connessi al sesso maschile in quanto implicano l'assunzione del grado militare di tenente, al pari di qualunque altro reclutamento nella Guardia di finanza e di ogni altra Forza armata o corpo militare dello Stato. L'art. 2 del bando di concorso prescrive alla lettera c) tra i vari requisiti di ammissione, che gli aspiranti siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza, prescindendo dallo stato di vedovo senza prole o celibe. Tale prescrizione appare connessa direttamente all'art. 4 della legge n. 371/1967 ed all'articolo unico della legge n. 725/1975. I componenti della banda sono a tutti gli effetti militari in servizio permanente effettivo ed assoggettati, a seconda del grado rivestito, alle norme concernenti gli ufficiali della Guardia di finanza secondo l'art. 46 del d.lgs. 27 febbraio 1991, n. 79. Inoltre, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del d.lgs. 27 febbraio 1991, n. 79, il maestro vice direttore della banda musicale e' sottoposto ad esperimento per la durata di sei mesi, durante i quali oltre al servizio nella banda, segue un corso d'istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. L'assunzione di personale di sesso femminile deve percio' ritenersi in contrasto con il vigente contesto normativo, che disciplina il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza. Nel corso dell'udienza del 17 febbraio 1993, la causa e' stata discussa, indi trattenuta in decisione. D I R I T T O Con l'impugnato provvedimento, il comando generale della Guardia di finanza ha escluso la signora Antonia Sarcina dal concorso ad ufficiale maestro vice direttore della banda, essendo precluso l'arruolamento fra gli ufficiali del corpo ai cittadini di sesso femminile. Secondo la ricorrente l'appartenenza alla banda musicale non implica anzitutto l'espletamento di compiti di polizia tributaria o di funzioni tipiche degli altri corpi armati dello Stato; la normativa vigente sull'arruolamento non contiene, inoltre, limiti espressi alle aspiranti di sesso femminile ma sarebbe, invece, orientata a rimuovere ogni discriminazione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici e professioni, in ossequio all'uguaglianza con gli uomini enunciata dagli artt. 3 e 51 della Costituzione. L'amministrazione eccepisce che il requisito del sesso maschile e' necessariamente connesso anche alla nomina ad ufficiale maestro vice direttore della banda musicale, per l'assunzione di un grado militare insita nella qualifica, equiparata dalla legge al reclutamento in ogni altra forza armata o corpo militare dello Stato. Del medesimo avviso e' anche l'adito collegio, considerato altresi' l'obbligo del vincitore a partecipare al corso di formazione militare nei primi sei mesi ed il rinvio dell'art. 46 del d.lgs. n. 79/1991 per le materie inerenti il personale della banda musicale non disciplinate dal decreto, alle norme sugli ufficiali della Guardia di finanza. Anche il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'accademia della Guardia di finanza dall'art. 4 della legge n. 371/1967 e, pertanto anche dell'idoneita' al servizio incondizionato nella qualita' di Ufficiale, che, oltre alla condizione di celibe o vedovo, implica l'applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 237/1964, che dichiara soggetti alla leva i soli cittadini maschi dello Stato. Allo stato non e', pertanto possibile prescindere - anche con precipuo riferimento alla qualifica di maestro vice direttore della banda musicale - dal requisito del sesso maschile, ed affermare che l'art. 2, lett. c), del bando consenta la partecipazione al concorso di soggetti appartenenti ad ambo i sessi. Ne' tale preclusione puo' essere superata dalla possibilita' della donna di accedere ai pubblici uffici ed alle cariche, professioni ed impieghi pubblici compresa la magistratura, prevista dalla legge n. 66/1963, che, proprio per quanto attiene all'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali, ne demanda la disciplina alle leggi particolari. Carattere di specialita' rivestiva, infatti, la legge n. 1083/1959, istitutiva del corpo di polizia femminile presso l'amministrazione della pubblica sicurezza, con attribuzioni distinte rispetto a quelle degli altri appartenenti di sesso maschile, ed as- sume tuttora anche l'art. 25 della legge n. 121/1981, che prevede nel solo corpo di polizia di Stato l'espletamento dei servizi d'istituto "da personale maschile e femminile, con parita' di attribuzioni di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera". In mancanza di un'analoga deroga espressa, l'idoneita' alle funzioni di maestro vice direttore della banda e' ancora soggetta alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, e, pertanto, condizionata al requisito del sesso maschile, stante la necessaria applicazione anche al predetto corpo del d.P.R. n. 237/1964 sul reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nall'aeronautica. Il collegio ritiene tuttavia che siffatta limitazione non sia piu' consona alla parita' di condizioni della donna affermatasi nell'evoluzione sociale cui deve adeguarsi anche l'interpretazione della normativa ordinaria, desumibile dai precetti costituzionali. L'incapacita' della donna, connessa all'intento in prevalenza protettivo della sua condizione fisica ed alla presunzione della sua inidoneita' fisica a svolgere i servizi connessi a determinati impieghi, non appare piu' compatibile con l'assoluta eguaglianza fra i sessi stabilita dall'art. 3 della Costituzione e ribadita dal successivo art. 51, con precipuo riguardo all'accesso ai pubblici uffici. Con riferimento alla possibilita' di istaurare validamente rapporti di lavoro, la legge n. 903/1977 in tema di parita' di trattamento tra uomini e donne, vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o ramo di attivita'. Detto divieto e' stato in prosieguo integrato dalle azioni positive che le organizzazioni sindacali e l'apposito comitato nazionale possono esercitare, a norma della legge n. 125/1991 per rimuovere qualsivoglia ostacolo che di fatto impedisca la realizzazione delle pari opportunita' con gli uomini nella formazione scolastica e nella realizzazione professionale delle donne. La partecipazione delle donne alla cosa pubblica rimane dunque solo per gli ordinamenti militari, dalla cui specialita' - stabilita dall'art. 52 della Costituzione e rinosciuta dalla legge n. 66/1963 - non e' piu' possibile far discendere la presunzione assoluta che le attitudini femminili contrastino con le funzioni da adempiere in forza dell'arruolamento. A siffatta presunzione ostano l'adempimento agli obblighi di leva tramite un servizio militare non armato oppure attraverso un servizio sostitutivo civile ammesso dalla legge n. 772/1972 per l'ipotesi dell'obiezione di coscienza; e l'inclusione della Guardia di finanza fra le forze di polizia stabilita dall'art. 16 della citata legge n. 121/1981 al pari della polizia di Stato, nel cui ambito uomini e donne espletano parita' di funzioni al servizio delle istituzioni democratiche. Nei termini in cui e' disciplinata dalla suesposta normativa l'esclusione delle donne dal servizio militare e degli altri corpi armati dello Stato appare al collegio incompatibile con i principi costituzionali in materia di parita' di condizioni di accesso ai pubblici uffici, anche diversi da quelle comportanti l'assunzione di cariche civili. E' pertanto necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte costituzionale l'esame della questione circa la compatibilita' con le suindicate norme costituzionali degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 371/1967, dell'art. 1, lett. a), del d.P.R. n. 237/1964 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 79/1991.